Qualora sia ritenuto necessario, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto si terranno reciprocamente informati di qualsiasi circostanza avente conseguenze sulla attuazione delle misure di sorveglianza sul territorio dello Stato richiesto o sull'esecuzione della condanna in tale Stato.

Testo vigente dal 4 dicembre 1973

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772~art8 · fonte del testo