Qualora informazioni complementari siano indispensabili per assicurarsi che tutte le condizioni previste dalla presente Convenzione siano soddisfatte, lo Stato richiesto, nel caso in cui l'omissione gli sembrera' suscettibile di essere riparata, avvertira' lo Stato richiedente per via diplomatica prima di respingere la domanda. Potra' essere fissato un termine dallo Stato richiesto per ottenere dette informazioni.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art24 · fonte del testo