[1], biblioteche e Musei

[2]Le Parti, nel rispetto delle legislazioni vigenti, promuoveranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei mediante lo scambio d'informazioni, di documentazione, di mostre, di esperti, di progetti comuni di ricerca e di pubblicazioni ai fini della tutela, della valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio culturale.

Testo vigente dal 19 settembre 2016

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 2016 al 6 agosto 2016. 162 parole tolte, 46 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: di titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivoaggiunto: , biblioteche e Musei

Le Parti tolto: qui di seguito convengono che lo studente di uno dei due Paesi che sia in possesso di un titolo di istruzione universitaria valido nel suo Paese per il proseguimento al secondo o terzo livello di studi presso un'Istituzione universitaria, ha diritto di candidarsi, presso le istituzioni universitarie dell'altro Paese, alla frequenza d'un corso di laurea al livello successivo. La valutazione dei crediti dei titoli accademici di uno dei due Paesi, per l'accesso ai corsi di Laurea di livello successivo dell'altro Paese, e' di competenza dell'Istituzione universitaria del Paese di accoglienza. L'iscrizione sara' concessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legislazione e dagli ordinamenti didattici dell'Istituzione universitaria di accoglienza per l'accesso allo specifico corso di studi. Ai fini della valutazione e del riconoscimento dei titoli accademici, potra' anche essere tenuto conto di attestati relativi a corsi di perfezionamento universitario conseguiti dal candidato presso l'Istituzione universitaria del suo Paeseaggiunto: , nel rispetto delle legislazioni vigenti, promuoveranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei mediante lo scambio d'informazioni, di documentazione, di mostre, di esperti, di progetti comuni di ricerca e di pubblicazioni ai fini della tutela, della valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio culturale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2016-05-04;77~accordo-art5 · fonte del testo