Le Parti contraenti favoriranno, in conformita' alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la collaborazione fra gli Archivi dei due Paesi al fine di realizzare lo scambio di esperti, inforrmazioni, pubblicazioni scientifiche, copie di documenti e disposizioni normative. Esse promuoveranno, in conformita' alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la collaborazione tra le biblioteche, da attuarsi tramite lo scambio di bibliotecari e materiale bibliografico.

Testo vigente dal 23 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;11~accordo-art5 · fonte del testo