[1]- ((Divieto di ricorso obbligatorio a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o a misure alternative alle pene.

[2]1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare il ricorso obbligatorio ai metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacita' del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.))

Testo vigente dal 28 novembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 novembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2013 al 28 novembre 2017. 5 parole tolte, 8 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Articolo 48- Divieto di aggiunto: ricorso obbligatorio a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o tolto: di aggiunto: a misure alternative alle pene tolto: obbligatorieaggiunto: .

1 aggiunto: - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare tolto: i aggiunto: il ricorso obbligatorio ai metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 aggiunto: - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art48 · fonte del testo