[1]Articolo 50 - Risposta immediata, prevenzione e protezione

[2]1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorita' incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime. 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorita' incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art50 · fonte del testo