[1]- Patrocinio legale gratuito e consulenza giuridica

[2]Se il diritto interno prevede il patrocinio legale gratuito o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei fanciulli nelle procedure che li interessano dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria; tali disposizioni si applicano alle materie considerate dagli articoli 4 e 9.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77~convenzione-art14 · fonte del testo