- Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti Per prevenire e risolvere i conflitti, ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria, le Parti incoraggiano la mediazione o ogni altro metodo di soluzione dei conflitti, nonche' la loro utilizzazione per concludere un accordo nei casi appropriati determinati dalle Parti.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77~convenzione-art13 · fonte del testo