[1]- Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure

[2]Ad un fanciullo che e' considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinnanzi ad una autorita' giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui egli stesso puo' chiedere di beneficiare:

[3]a ricevere ogni formazione pertinente; b essere consultato ed esprimere la sua opinione; c essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle sue eventuali conseguenze di ogni decisione.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77~convenzione-art3 · fonte del testo