1. - I Governi delle due Parti contraenti designeranno una Commissione mista che sara' incaricata di curare la retta applicazione della presente Convenzione, di comporre le eventuali controversie relative alla sua applicazione e di discutere ogni questione relativa alla sicurezza sociale. Detta Commissione puo', ove occorra, far proposte per la revisione della Convenzione, del Protocollo finale e dell'Accordo amministrativo relativi. 2. - La Commissione mista sara' composta in numero uguale di rappresentanti delle amministrazioni interessate delle due Parti. Ogni delegazione potra' farsi assistere da esperti. 3. - La Commissione mista si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti alternativamente in Italia e in Liechtenstein. 4. - La Commissione mista stabilira' la propria organizzazione e la procedura da seguire nei lavori.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769~art26 · fonte del testo