• 1)Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti designeranno una Commissione mista che sara' incaricata di:
  • a)curare la retta applicazione della presente Convenzione;
  • b)esaminare le eventuali divergenze relative alla sua interpretazione;
  • c)riferire alle Autorita' competenti, ove queste lo richiedano o di sua iniziativa, sull'applicazione della presente Convenzione, degli Accordi amministrativi e degli altri strumenti addizionali che saranno conclusi;
  • d)proporre modifiche, estensioni e norme complementari della presente Convenzione che essa consideri necessari;
  • e)ogni altra funzione che le verra' attribuita di comune accordo dalle Autorita' competenti.
  • 2)La Commissione mista sara' composta di un numero uguale di rappresentanti dei due Stati contraenti.
  • 3)La Commissione mista si riunisce alternativamente in Italia e in Uruguay, almeno una volta l'anno oppure ogni volta che sia richiesto dalla Autorita' competente di uno degli Stati contraenti.
  • 4)La Commissione mista stabilira' la propria organizzazione e la procedura da seguire nei lavori.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669~art14 · fonte del testo