Se l'organismo di una Parte contraente ha versato per un determinato periodo di tempo anticipi o somme non dovute, il relativo importo potra' essere trattenuto soltanto sugli arretrati della corrispondente prestazione dovuti dall'organismo dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769~art25 · fonte del testo