[1]relative alla prestazione di assistenza giudiziaria

[2]La Parte contraente richiesta non esigera' il rimborso delle spese di assistenza giudiziaria. Le Parti contraenti sosterranno tutte le spese relative alla prestazione di assistenza giudiziaria effettuate sul proprio territorio.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art14 · fonte del testo