1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma nel corso della seduta di chiusura della Conferenza delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci e restera' aperta alla firma di tutti gli Stati presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, fino al 30 settembre 1981. 2. La presente Convenzione e' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. 3. La presente Convenzione sara' aperta all'adesione di tutti gli Stati che non sono firmatari, a partire dalla data in cui sara' aperta alla firma. 4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art91 · fonte del testo