1. Qualsiasi Stato contraente potra', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che non sara' vincolato dalla seconda parte della presente Convenzione o che non sara' vincolato dalla terza parte della presente Convenzione. 2. Uno Stato contraente che fa, in virtu' del paragrafo precedente, una dichiarazione riguardo alla seconda o alla terza parte della presente Convenzione, non sara' considerato come uno Stato contraente, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo primo della Convenzione, per le materie regolate dalla parte della Convenzione alla quale tale dichiarazione si applica.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art92 · fonte del testo