1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre 1990 presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York. 2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. La presente Convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;210~convenzione-art18 · fonte del testo