Per quanto riguarda le merci vendute durante il trasporto, i rischi sono trasferiti all'acquirente a partire dal momento in cui il contratto e' concluso. Tuttavia, se le circostanze lo implicano, i rischi sono a carico dell'acquirente a partire dal momento in cui le merci sono state consegnate al trasportatore che ha rilasciato i documenti certificanti il contratto di trasporto. Se, tuttavia, al momento della conclusione del contratto di vendita, il venditore era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che le merci erano perdute o erano state deteriorate e non ne aveva informato l'acquirente, la perdita o deterioramento e' a carico del venditore.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art68 · fonte del testo