1. Quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci e il venditore non e' tenuto a consegnarle in un luogo determinato, i rischi saranno trasferiti all'acquirente a partire dalla consegna delle merci al primo trasportatore per l'invio all'acquirente, in conformita' al contratto di vendita. Quando il venditore e' tenuto a consegnare le merci al trasportatore in luogo determinato, i rischi non saranno trasferiti all'acquirente fino al momento in cui le merci non saranno state consegnate al trasportatore in detto luogo. Il fatto che il venditore sia autorizzato a conservare i documenti rappresentativi delle merci non pregiudica il trasferimento dei rischi. 2. Tuttavia i rischi non saranno trasferiti acquirente fine al momento in cui e merci non saranno state chiaramente identificate ai fini del contratto, o mediante l'apposizione di un segno di riconoscimento sulla merce, o mediante documenti di trasporto, o avviso dato all'acquirente, o mediante qualsiasi altro mezzo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art67 · fonte del testo