Il venditore dovra' consegnare le merci:

  • a)se una data e' fissata per contratto o determinabile con riferimento al contratto, in tale data;
  • b)se un periodo di tempo e' fissato per contratto o e' determinabile, con riferimento ad esso, in un qualsiasi momento durante detto periodo, a meno che non risulti dalle circostanze che spetta all'acquirente scegliere una data; o
  • c)in tutti gli altri casi, in un termine ragionevole a partire dalla conclusione del contratto.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art33 · fonte del testo