1. Un'accettazione tardiva produce tuttavia i suoi effetti come accettazione, se, immediatamente, l'autore dell'offerta ne informa verbalmente il destinatario o gli invia un avviso in questo senso. 2. Se la lettera o altro scritto, contenente un'accettazione tardiva, rivela che e' stata inviata in condizioni tali che, se la sua trasmissione fosse stata regolare, sarebbe pervenuta in tempo all'autore dell'offerta, l'accettazione tardiva produce i suoi effetti come accettazione, a meno che, immediatamente, l'autore dell'offerta non informi verbalmente il destinatario dell'offerta che egli considera che la sua offerta era scaduta o non gli invii un avviso in questo senso.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art21 · fonte del testo