Parti Contraenti incoraggeranno, nei limiti dei fondi disponibili, la traduzione e la pubblicazione di saggi e testi letterari dell'altra Parte Contraente Incentivi appropriati potranno essere concessi dall'una o dall'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 10 marzo 2006

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-02-13;76~accordo-art11 · fonte del testo