Le Parti incoraggeranno e faciliteranno quanto segue: visite di artisti; partecipazione, ai rispettivi festival cinematografici; scambi di mostre d'arte; scambi di documentari e di film, nonche' di programmi radiofonici e televisivi; cooperazione fra i rispettivi archivi, musei e biblioteche attraverso lo scambio di informazioni, documentazione ed esperti; traduzioni e pubblicazione di saggi e romanzi, nonche' di opere scientifiche e letterarie dell'altro Paese.

Testo vigente dal 6 febbraio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-01-16;6~accordo-art2 · fonte del testo