[1]- Attivita' giudiziaria -

[2]Qualora il personale ospitato venisse coinvolto direttamente od indirettamente, in servizio o fuori servizio, in eventi che potrebbero richiedere l'intervento dell'Autorita' Giudiziaria, le Parti si consulteranno preventivamente e tempestivamente per pervenire, nel rispetto delle rispettive normative vigenti, ad un accordo che tuteli il personale interessato.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-03-20;76~annesso-a-art13 · fonte del testo