[1]- Assistenza Sanitaria -

[2]Il personale partecipante alle attivita/scambi potra' fruire, a scelta, di assistenza sanitaria presso Istituti militari o civili dello Stato ospitante. Le spese connesse con l'assistenza sanitaria saranno a carico dello Stato di appartenenza dell'interessato secondo le normative vigenti del Paese della Parte ospitante. Qualora, tuttavia, si faccia ricorso al Servizio Medico Militare, le Parti agiranno secondo il criterio della reciprocita'.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;76~annesso-a-art12 · fonte del testo