[1]Giurisdizione Legale

[2]1. Senza recare pregiudizio alla rispettiva legislazione interna e agli impegni internazionali le Autorita' della Parte Ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato in relazione alle infrazioni commesse sul proprio territorio e punite in base alla legge vigente in quel territorio.

[3]2. Tuttavia, nei casi qui di seguito elencati, le Autorita' della Parte Inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la loro giurisdizione sui membri della propria Forza Armata:

[4]a. infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni della Parte Inviante;

[5]b. infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse -intenzionalmente o per colpa - avvenute durante l'esecuzione ed in relazione con il servizio.

[6]3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto direttamente o indirettamente in eventi per i quali la legislazione della Parte Ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali della Parte Inviante, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato.

Testo vigente dal 22 marzo 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2011-03-11;22~accordo-art10 · fonte del testo