[1]- Sussistenza -

[2]1. Al Reparto/Unita' ospiti, cosi' come ai singoli partecipanti alle attivita', sara', di massima, assicurato lo stesso trattamento previsto per il personale di grado corrispondente all'Ente ospitante. In particolare, per quanto attiene al pagamento del vitto:

[3]- nei casi in cui lo scambio bilaterale sia di reparti di pari entita' numerica, sara' a carico della Nazione ospitante; - negli altri casi, sara' a carico della Nazione ospite che provvedera' al rimborso tramite il competente Addetto Militare; - in occasione dei corsi, sara' a carico dei frequentatori.

[4]2. Le norme suesposte sono, tuttavia, da verificare congiuntamente tra le Parti, tenendo sempre presente il criterio della reciprocita'.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;76~annesso-a-art9 · fonte del testo