Negli scambi di merci tra i nuovi Stati membri e la Grecia, l'articolo 7 dell'Accordo di associazione e' applicabile soltanto alle merci esportate da un nuovo Stato membro o dalla Grecia a decorrere dalla data della firma del presente Protocollo.

Testo vigente dal 22 ottobre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;757~art5 · fonte del testo