[1]PROTOCOLLO PER L'ADESIONE DELLA GRECIA ALLA CONVENZIONE PER LA MUTUA ASSISTENZA DOGANALE STIPULATA FRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

[2]I Governi degli Stati membri della Comunita' Economica Europea, Visto l'Accordo di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, firmato ad Atene il 9 luglio 1961, Considerato che tale Associazione comporta, fra l'altro, la creazione di una unione doganale fra le Parti Contraenti, Vista la Convenzione per la mutua assistenza tra le rispettive Amministrazioni doganali, firmata a Roma il 7 settembre 1967, Convinti che l'adesione della Grecia alla sopracitata Convenzione puo' efficacemente contribuire alla realizzazione ed al funzionamento della detta unione doganale, Hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1

[4]La Grecia potra' aderire alla Convenzione tra il Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi per la mutua assistenza tra le rispettive Amministrazioni doganali, firmata a Roma il 7 settembre 1967 (di seguito denominata "Convenzione").

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;405~art1 · fonte del testo