[1]Il testo dell'articolo 9 dell'Accordo di associazione e' sostituito dal seguente testo:

[2]"ARTICOLO 9. Il Consiglio di associazione determina i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 ed 8, tenuto conto dei metodi stabiliti dalla Comunita' per gli scambi di merci tra gli Stati membri".

Testo vigente dal 22 ottobre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-07;757~art4 · fonte del testo