con il panel o con l'Organo d'appello 1. Non ci sono comunicazioni unilaterali con il panel o con l'Organo d'appello in relazione alle questioni sottoposte al loro esame. 2. Le comunicazioni scritte al panel o all'Organo d'appello sono trattate come comunicazioni riservate, ma sono messe a disposizione delle Parti della controversia. Nessun elemento della presente Intesa impedisce a una Parte di una controversia di rendere pubbliche dichiarazioni relative alla propria posizione. I Membri trattano come informazioni riservate le informazioni fornite al panel o all'Organo d'appello da un altro Membro e cosi' designate da tale Membro. Una Parte di una controversia fornisce inoltre, a richiesta di un Membro, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni scritte che puo' essere divulgata.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~allegato-2-art18 · fonte del testo