[1]1. Nel corso del procedimento del panel si tiene pienamente conto degli interessi delle Parti di una controversia e di quelli degli altri Membri ai sensi di un Accordo contemplato oggetto della controversia. 2. Ciascun Membro che abbia un interesse sostanziale in una questione sottoposta all'esame di un panel e che abbia segnalato il suo interesse al DSB (denominato nella presente Intesa "terzo") ha la possibilita' di presentare la propria posizione al panel e di inviare al panel comunicazioni scritte. Dette comunicazioni sono inviate anche alle Parti della controversia e riprese nella relazione del panel. 3. I terzi ricevono le comunicazioni delle Parti della controversia per la prima riunione del panel. 4.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~allegato-2-art10 · fonte del testo