Le domande, dichiarazioni o ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati in base alla legislazione di uno Stato contraente, entro determinati termini, presso una autorita' o una istituzione di questo Stato sono ricevibili, se sono presentati nei medesimi termini presso un'autorita' o una istituzione dell'altro Stato contraente. In tal caso, l'autorita' o l'istituzione cosi' investita trasmette immediatamente le domande, le dichiarazioni o i ricorsi all'autorita' o all'Istituzione competente del primo Stato. La data alla quale tali domande, dichiarazioni o ricorsi sono stati presentati presso un'Autorita' o una istituzione di uno Stato contraente e' considerata come data di presentazione presso l'autorita' o l'istituzione competente. Qualora l'autorita' o l'istituzione presso cui il rimborso e' stato presentato non conoscano l'autorita' o l'istituzione competente dell'altro Stato, la trasmissione puo' essere effettuata tramite le autorita' di cui all'art. 1 e).

Testo vigente dal 6 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art36 · fonte del testo