1. il beneficio dette esenzioni o riduzioni di tasse, bolli, diritti legali o di registrazione, previsti dalla legislazione di uno Stato contraente per i certificati o documenti da esibire in applicazione detta presente Convenzione, e' esteso ai certificati e documenti analoghi da esibire in conformita' alla legislazione dell'altro Stato contraente per l'applicazione detta presente Convenzione. 2. Tutti gli atti, documenti e certificati di natura ufficiate da esibire in conformita' atta legislazione dell'altro Stato contraente per l'applicazione detta presente Convenzione, sono dispensati da convalida legale o da ogni altra simile formalita'.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art34 · fonte del testo