1. Tutte le esenzioni o riduzioni previste dalle norme di uno Stato contraente che riguardino le tasse di bollo, i diritti di cancelleria o di registro per gli atti o di documenti che debbano essere presentati in applicazione della legislazione di detto Stato contraente, si applicano anche ai corrispondenti atti o documenti che debbano essere presentati in applicazione della presente Convenzione o della legislazione dell'altro stato contraente. 2. I documenti e gli atti di qualsiasi tipo, richiesti per l'applicazione della presente Convenzione, non hanno bisogno di essere legalizzati.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art34 · fonte del testo