Le persone che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti e alle quali si applicano le disposizioni della presente convenzione sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di tale Stato contraente alle medesime condizioni dei cittadini di questo Stato fatto salve le disposizioni particolari della presente convenzione.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art4 · fonte del testo