ARTICOLO II Promozione e Protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte incoraggera' per quanto possibile gli investitori dell'altra Parte ad effettuare investimenti nel proprio territorio, li permettera' in conformita' alle proprie leggi e regolamenti ed accordera' a tali investimenti un trattamento giusto ed equo. 2. Ciascuna Parte assicurera' che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra, nonche' le societa' nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non siano in alcun modo soggetti a provvedimenti ingiustificati o discriminatori o, in generale, a un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri investitori stranieri.

Testo vigente dal 31 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-09;733~accordo-artii · fonte del testo