[1]e protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio ed in conformita' alla propria legislazione, permettera' tali investimenti

[2]2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre nel proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente e si asterra' dall'adottare misure ingiustificate o discriminatorie che potrebbero colpire la gestione, il mantenimento, il godimento, la cessione o la liquidazione degli investimenti effettuati.

Testo vigente dal 23 maggio 1991

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-05-17;160~accordo-art2 · fonte del testo