ARTICOLO II PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 1. Ciascuna Parte Contraente promuovera' nel proprio territorio gli investimenti da parte di investitori dell'altra Parte Contraente e permettera' tali investimenti, in conformita' con le disposizioni della propria legislazione. 2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' nel proprio territorio un trattamento non discriminatorio, giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente e assicurera' che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente nonche' da societa' ed imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;593~accordo-artii · fonte del testo