Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1940 al 22 dicembre 2008. 282 parole tolte, 20 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, concernente l'autorizzazione all'Unione italiana di riassicurazione ad assumere la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea, con le seguenti modificazioni:
tolto: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
tolto: «L'Unione italiana di riassicurazione assume, per conto e nell'interesse dello Stato, la riassicurazione dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea, ivi comprese le soste e giacenze, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, assunti dalle Compagnie o Enti italiani di assicurazione».
tolto: All'articolo 2 dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
tolto: «L'assunzione delle riassicurazioni di cui ai precedenti numeri e' subordinata all'autorizzazione del Comitato di vigilanza, istituito ai sensi del successivo articolo 8».
tolto: Nello stesso articolo 2, al secondo comma, sono soppresse le parole: «istituito a norma del successivo articolo 8».
tolto: All'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente:
tolto: «L'Unione italiana di riassicurazione, nella misura e nei modi che saranno stabiliti dal Comitato di vigilanza, puo' retrocedere a Compagnie o Enti di assicurazione, i rischi di guerra assunti a norma degli articoli precedenti.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 6 maggio 1940-XVIII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Ciano - Di Revel - Host Venturi - Ricci - Riccardi - Teruzzi
tolto: Visto, il Guardasigilli: Grandiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-06;725~art1 · fonte del testo
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