Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1941 al 22 dicembre 2008. 74 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La copertura dei rischi di guerra su navi e' obbligatoria per tutte le navi iscritte nelle matricole del Regno, dei Possedimenti e dei territori dell'Africa Orientale Italiana e della Libia e per quelle in costruzione nel Regno.
tolto: Sono eccettuate dall'assicurazione obbligatoria le navi di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate.
tolto: Per le navi requisite o noleggiate dallo Stato, l'assicurazione e' sospesa dal momento dell'inizio a quello della cessazione della requisizione o del noleggio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-04-03;499~art2 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.