(1) Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri delle Comunita' europee. Esso sara' ratificato, accettato o approvato. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri di Irlanda. (2) L'Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di tutti gli Stati che sono membri delle Comunita' europee il giorno in cui il presente Accordo e' aperto alla firma.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-11-26;720~art6 · fonte del testo