1. La Convenzione, sara' aperta alla firma da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sara' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Nei confronti di uno Stato firmatario che ratifichi, accetti o approvi la Convenzione successivamente, essa entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;719~art11 · fonte del testo