1. La presente convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri. Essa sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri del Belgio. 2. La convenzione entrera' in vigore 90 giorni dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione, da parte di tutti gli Stati membri delle Comunita' europee alla data dell'apertura alla firma. 3. Ciascuno Stato puo', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o in ogni altro momento successivo fino all'entrata in vigore della presente convenzione, dichiarare che l'accordo e' applicabile nei suoi confronti nelle sue relazioni con gli Stati che avranno fatto la medesima dichiarazione, 90 giorni dopo la data del deposito.

Testo vigente dal 11 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-24;106~convenzione-art6 · fonte del testo