1. Ogni controversia tra gli Stati contraenti sulla materia dell'interpretazione o applicazione della presente Convenzione, che non sia stata risolta secondo quanto disposto all'articolo 9, paragrafo 2, verra' demandata ad arbitrato, su richiesta di una delle Parti in disputa. Ciascuna Parte nominera' un arbitro e i due arbitri nomineranno un terzo arbitro. Ove una Parte non abbia nominato il proprio arbitro entro i tre mesi successivi alla richiesta di arbitrato, egli sara' nominato, su richiesta dell'altra Parte, dal Presidente del Tribunale europeo per i diritti dell'uomo. Qualora quest'ultimo fosse un cittadino di una delle Parti in disputa, questo compito verra' svolto dal - Vicepresidente del Tribunale, oppure, se il Vicepresidente e' cittadino di una delle Parti in disputa, dal giudice della Corte di grado piu' elevato che non e' cittadino di una delle Parti in disputa. La stessa procedura verra' seguita se gli arbitri non possono concordare sulla scelta del terzo arbitro. 2. Il Tribunale arbitrale dovra' esso stesso stabilire la propria procedura. Le sue decisioni verranno adottate a maggioranza. La sua sentenza sara' definitiva.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;719~art10 · fonte del testo