1. Qualsiasi Stato puo', all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori cui si applichera' la presente Convenzione. 2. Qualsiasi Stato puo', all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o in qualsiasi data successiva, e mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere la presente Convenzione a qualsiasi altro territorio o territori specificati nella dichiarazione e delle cui relazioni internazionali e' responsabile o nel cui nome e' autorizzato ad assumersi degli impegni. 3. Ogni dichiarazione presentata ai sensi del paragrafo che precede puo', rispetto a un qualsiasi territorio menzionato in tale dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario generale del consiglio d'Europa. Tale ritiro entrera' in vigore immediatamente o in quella data successiva che potra' essere specificata nella notifica.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;719~art12 · fonte del testo