[1]1. La presente Convenzione rimarra' in vigore indefinitamente. Tuttavia ciascuno Stato potra', con un preavviso minimo di sei mesi, notificarne la cessazione per via diplomatica al termine di ogni anno civile a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. 2. In questo caso, le sue disposizioni si applicheranno per l'ultima volta alle successioni delle persone decedute o alle donazioni effettuate prima della fine dell'anno civile al termine del quale la presente Convenzione sara' stata denunciata. Fatto a Roma il 20 dicembre 1990 in duplice esemplare, l'uno in lingua italiana e l'altro in lingua francese, facendo i due testi egualmente fede.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica francese

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;708~convenzione-art19 · fonte del testo