IN VIGORE 1. Ogni Stato notifichera' all'altro il completamento della procedura richiesta per quanto concerne l'entrata in vigore della presente Convenzione. Questa entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno di ricevimento dell'ultima di questa notifica. 2. Le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta alle successioni di persone decedute e alle donazioni effettuate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. 3. Le disposizioni dell'articolo 17 della presente Convenzione si sostituiscono, a decorrere dalla loro data di applicazione, alle disposizioni dello Scambio di Lettere del 9 luglio 1976 concernenti il regime fiscale delle liberalita' per fini di assistenza, di educazione e d'istruzione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;708~convenzione-art18 · fonte del testo