[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente puo' notificarne la cessazione all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di qualunque anno solare successivo ad un periodo di 5 anni dalla data della sua entrata in vigore ed in tal caso la presente Convenzione cessera' di essere operante con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata fatta la notifica della cessazione.

[2]In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO a Tokyo il 20 marzo 1969, in sei originali, due per ciascuna delle lingue italiana, giapponese ed inglese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione. Per il Governo della Repubblica italiana GIUSTI Per il Governo del Giappone KIICHI AICHI

Testo vigente dal 8 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855~art29 · fonte del testo