1. Il presente accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, i quali possono divenire parti mediante:

  • a)sottoscrizione senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
  • b)sottoscrizione con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-07;705~art9 · fonte del testo