1. Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono divenire Parti contraenti mediante:

  • a)la firma senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione seguita da ratifica o accettazione. 2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-06-17;557~art7 · fonte del testo